Art. 1

In vigore dal 3 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dal Governo italiano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la pubblica istruzione; Decreta: . Il rinvio della prestazione del servizio militare, a norma della legge 8 novembre 1966, n. 1033, può essere chiesto dai giovani obbligati al servizio di leva che siano in possesso di laurea, diploma universitario o diploma di abilitazione tecnica o magistrale - riconosciuti in Italia e che consentono l'esercizio della professione - ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti o di attestato di frequenza di corsi finanziati o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di addestramento e formazione professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo