Art. 3

In vigore dal 3 feb 1968
Agli effetti dell' della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è valida l'opera prestata in qualsiasi Paese non europeo nel quale si svolgono programmi di assistenza tecnica previsti da un accordo in atto con l'Italia, nonché in Paesi non europei in cui si svolgono programmi di assistenza tecnica promossi da organismi od enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano. La prestazione dell'opera di cui al comma precedente deve inserirsi nell'ambito di uno dei previsti programmi di assistenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-3

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