Art. 2

In vigore dal 3 feb 1968
Il Ministro per la difesa può concedere annualmente, ai sensi della legge di cui all'articolo precedente, non più di 100 rinvii del servizio di leva. Il numero annuale dei rinvii potrà essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-2

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