Art. 4
In vigore dal 3 feb 1968
Gli aspiranti al rinvio ed alla successiva dispensa dalla ferma di leva debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari - domanda in carta semplice entro il termine previsto dall' della legge 8 novembre 1966, n. 1033, se trattasi di arruolati della leva di terra o di assegnati ai contingenti aeronautici.
Se trattasi, invece, di arruolati marittimi, la domanda deve pervenire al Ministero entro il trentesimo giorno che precede la data di inizio di incorporamento dello scaglione, se nota al richiedente, ovvero non oltre il quinto giorno successivo a quello della ricezione del precetto personale di chiamata alle armi. In quest'ultimo caso, la domanda, se regolarmente documentata, sospende l'avvio alle armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-4