Art. 7
In vigore dal 3 feb 1968
I giovani che abbiano assolto la loro opera di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, per un periodo di almeno due anni consecutivamente, sono ammessi, a domanda, alla dispensa dal compiere la ferma di leva e posti in congedo illimitato.
La domanda, in carta semplice, da inoltrare al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari - entro il trentesimo giorno dal compimento dei due anni di cui al precedente comma, deve essere corredata da uno dei seguenti documenti:
dichiarazione della ditta o impresa, italiana o straniera, dell'organismo o dell'ente internazionale attestante le date di inizio e di termine dell'opera di assistenza tecnica fornita. La dichiarazione deve essere convalidata, in calce, dalla Rappresentanza italiana nella cui circoscrizione territoriale è situato il luogo del lavoro;
dichiarazione del Ministero degli affari esteri attestante le date di inizio e di termine dell'opera prestata, nel caso in cui il giovane abbia fornito assistenza tecnica nel quadro di accordi bilaterali stipulati dal Governo italiano.
Il tempo richiesto dal viaggio per raggiungere la destinazione di impiego e per il rimpatrio non è considerato utile - nei casi di cui al presente articolo o al successivo - ai fini del computo del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 25/01/1968, n. 21 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-7