Art. 8
In vigore dal 3 feb 1968
Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell' della legge 8 novembre 1966, n. 1033, i giovani che non portino a compimento il periodo di due anni consecutivi nel Paese di destinazione per motivi di salute o di forza maggiore, per ottenere che il tempo ivi trascorso in posizione di rinvio possa essere computato ai fini del compimento della ferma di leva, debbono produrre entro il sessantesimo giorno dal rimpatrio, istanza in carta semplice al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari - corredata dai seguenti documenti:
dichiarazione della Rappresentanza italiana attestante la data di arrivo e di partenza del giovane;
verbale di visita eseguita, a spese del richiedente, dal medico di fiducia della Rappresentanza italiana, vistato dal funzionario che dirige la Rappresentanza, in caso di rimpatrio per motivi di salute.
L'interessato è inoltre, dopo il rimpatrio, sottoposto a visita medica di accertamento presso l'ospedale militare competente per territorio;
attestato rilasciato dalla ditta o impresa, italiana o straniera, confermato dalla Rappresentanza italiana oppure dichiarazione dell'organismo od ente internazionale o del Ministero degli affari esteri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - FANFANI - TAVIANI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 141 - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-8