Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaTitolo V

Art. 30

In vigore dal 2 nov 1967
Le Casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-30

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