Art. 2
In vigore dal 2 nov 1967
L'Istituto predetto è autorizzato ad esercitare, nel territorio delle province di Genova, La Spezia, Savona ed Imperia il credito fondiario ed edilizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1967
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 34. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-rd-2