Art. 1
In vigore dal 2 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;
Visto l'atto in data 13 marzo 1967 a rogito del notaio dott. prof.
Carlo Giannattasio, di Genova, con il quale è stato costituito fra le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova, e ne è stato formato lo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova e con un fondo di garanzia iniziale di lire 2 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di n. 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-rd-1