Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaTitolo V

Art. 29

In vigore dal 2 nov 1967
Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'istituto deve previamente sentire il parere della Cassa partecipante nella cui zona trovasi il mutuatario o l'immobile oggetto del mutuo o dell'esecuzione.
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Art. 29 Costituzione dell'istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo