Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Titolo V
Art. 28
In vigore dal 2 nov 1967
Le Casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come Direzioni locali dello Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione; assistono ed agevolano i richiedenti nell'estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla Direzione dell'istituto le domande, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere.
Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi allo Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-28