Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo V

Art. 24

In vigore dal 2 nov 1967
La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli Enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea. I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-24

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