Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo III

Art. 22

In vigore dal 2 nov 1967
Il Comitato è convocato con un biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la riunione può essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica. Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre membri. I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; questo ultimo viene designato periodicamente dal Comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli Enti partecipanti.
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Art. 22 Costituzione dell'istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo