Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo III

Art. 21

In vigore dal 2 nov 1967
Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal Consiglio di amministrazione. Esso delibera tra l'altro: a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal Consiglio; b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal Consiglio. Il Comitato esprime altresì il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
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