Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo II

Art. 19

In vigore dal 2 nov 1967
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore nella sua qualità di segretario del Consiglio. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. I membri del Consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.
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Art. 19 Costituzione dell'istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo