Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo II
Art. 18
In vigore dal 2 nov 1967
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.
Esso delibera fra l'altro:
1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;
2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;
3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;
4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del Comitato;
5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;
6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;
7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti;
su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore;
8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinunzia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
9) sulle funzioni e competenze del Comitato e sulla nomina dei suoi componenti;
10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;
11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;
12) sui compiti da attribuire agli Enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto;
13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-18