Art. 18
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo II

Art. 18

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In vigore dal 2 nov 1967
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del Comitato; 5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto; 7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinunzia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulle funzioni e competenze del Comitato e sulla nomina dei suoi componenti; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto; 12) sui compiti da attribuire agli Enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.
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