Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo III
Art. 21
21 / 33In vigore dal 2 nov 1967
Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal Consiglio di amministrazione.
Esso delibera tra l'altro:
a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal Consiglio;
b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal Consiglio.
Il Comitato esprime altresì il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-21