Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo VI

Art. 25

In vigore dal 2 nov 1967
Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia. Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e, con voto deliberativo, alle riunioni del Comitato. Egli inoltre: a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle Direzioni locali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al Comitato; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione, del Comitato e del presidente; c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle Amministrazioni pubbliche; d) funge da segretario delle assemblee e del Consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze; e) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Comitato sulle domande di mutuo, nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente; f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione; g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto; h) redige il bilancio annuale e lo presenta al Consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio. In caso di assenza od impedimento, il direttore può essere validamente sostituito dal vice direttore - se nominato - o, in via subordinata, da un funzionario dell'Istituto o da dirigenti o funzionari degli Enti partecipanti, espressamente designati dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-25

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Art. 25 Costituzione dell'istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo