Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Titolo VI
Art. 32
In vigore dal 2 nov 1967
In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione dell'Istituto, le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-32