Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 23

In vigore dal 23 mag 1968
È data facoltà ai direttori di non inserire nei cataloghi alfabetici i titoli delle pubblicazioni, che un accurato esame abbia rivelato di scarsa importanza ai fini della cultura e della documentazione. Tali pubblicazioni si conservano ordinate per classi e per gruppi, secondo schemi approvati dal Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-23

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Art. 23 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo