Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 23 mag 1968
Per l'amministrazione e la contabilità ogni biblioteca deve possedere:
a) un registro delle spese fatte sulle aperture e di credito disposte a norma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (mod. 26 C.G.);
b) un registro di cassa a pagine numerate (mod. 12);
c) un giornale delle spese (mod. 13);
d) un libro mastro dei creditori, corredato di cina rubrica alfabetica dei creditori stessi, nel quale si registrano volta per volta le fatture dei conti rispettivi;
e) un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza (mod. 14);
f) un bollettario a madre e figlia delle ordinazioni eseguite per la fornitura di oggetti e merci varie di modesto valore;
g) un registro cronologico delle operazioni inventariali per la elencazione degli oggetti mobili (mod. 93 Ragioneria, già mod. D) tenuto secondo quanto prescrivono la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
h) un registro del materiale e di consumo e degli oggetti fragili (mod. 15);
i) un bollettario dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dello Stato (mod. 130 P.G.S.).
La biblioteca deve inoltre provvedersi di tutti gli stampati occorrenti per le operazioni e per gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e da ogni istruzione diramata in applicazione di questi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-27