Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 23 mag 1968
Eccetto che per necessità di applicazione dalle norme dettate nel presente titolo, è fatto divieto a ciascuna biblioteca di mutare, senza l'autorizzazione del Ministero, al quale dovrà esserne fatta motivata richiesta, l'ordinamento delle raccolte, i sistemi di registrazione, di inventario, di catalogazione e e di collocazione del materiale librario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-25