Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 24

In vigore dal 23 mag 1968
Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati negli ogni biblioteca deve possedere: a) uno schedario delle opere in continuazione e di collezione e uno schedario delle pubblicazioni periodiche (modelli 6-a, 6-b, 6-c, 6-d). Tali schedari si conservano in appositi raccoglitori. Gli schedari medesimi, corredati da un indice topografico a schede, sostituiscono, insieme a questo, l'inventario topografico di cui alla lettera b) dell': ciò fino a quando le raccolte non siano complete o non si sia, per qualsiasi motivo, cessato di aggiornarle; b) un registro cronologico delle opere smarrite o sottratte modello 7), integrato da uno schedario alfabetico per autori e da un indice topografico; c) uno schedario alfabetico per autori per le opere duplicate e uno per le opere incomplete e difettose. L'opportunità di formare tali schedari e i criteri di compilazione sono decisi dal direttore della biblioteca; d) un registro dei volumi sottoposti a tutela a sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dati a rilegare o a restaurare (modello 8); e) un registro dei volumi comuni a stampa dati a rilegare o a restaurare (mod. 9-a); f) un bollettario a madre e figlia delle opere ordinate ai librai (mod. 10) con un indice alfabetico a schede delle opere medesime. Tutte le ordinazioni devono portare la firma del direttore della biblioteca. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) il legatore, dopo il riscontro di consegna, apponendo la propria firma, nota il giorno in cui ha ricevuto i libri e quello in cui si impegna a restituirli. La biblioteca può concedere le proroghe ritenute necessarie. All'atto della consegna il legatore riceve un elenco di accompagnamento che egli riporta insieme ai libri rilegati (mod. 9-b). All'atto della restituzione, l'impiegato, verificato il lavoro ed accertata, col confronto della tariffa concordata con il direttore della biblioteca, la congruità del prezzo, dichiara, apponendo la propria firma sul registro stesso, di aver ricevuto i libri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-24

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Art. 24 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo