Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 23 mag 1968
Ciascuno degli oggetti di cui all'articolo precedente deve recare un bollo col nome della biblioteca:
a) nel verso del frontespizio; in mancanza del frontespizio sulla prima pagina; inoltre su una o più pagine convenute del volume o dell'opuscolo;
b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina miniata di stampato o manoscritto;
c) nel recto del foglio isolato;
d) nel cartellino unito all'oggetto facente parte di materiale non librario.
Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del bollo debbono essere tali da non danneggiare l'estetica o l'uso dell'oggetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-21