Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 21

In vigore dal 23 mag 1968
Ciascuno degli oggetti di cui all'articolo precedente deve recare un bollo col nome della biblioteca: a) nel verso del frontespizio; in mancanza del frontespizio sulla prima pagina; inoltre su una o più pagine convenute del volume o dell'opuscolo; b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina miniata di stampato o manoscritto; c) nel recto del foglio isolato; d) nel cartellino unito all'oggetto facente parte di materiale non librario. Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del bollo debbono essere tali da non danneggiare l'estetica o l'uso dell'oggetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-21

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Art. 21 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo