Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 22

In vigore dal 23 mag 1968
Per i fogli volanti, gli opuscoli di consistenza o di valore intrinseco irrilevanti ricevuti per diritto di stampa, le stampe, i disegni, le fotografie anche non riunite in volume che possono costituire una serie, è consentita l'iscrizione nel registro cronologico di entrata, per gruppi di contenuto affine o di simile formato, osservandosi tuttavia l'obbligo di assegnare un proprio esponente a ciascuna unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo