Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 23
101 / 128In vigore dal 23 mag 1968
È data facoltà ai direttori di non inserire nei cataloghi alfabetici i titoli delle pubblicazioni, che un accurato esame abbia rivelato di scarsa importanza ai fini della cultura e della documentazione. Tali pubblicazioni si conservano ordinate per classi e per gruppi, secondo schemi approvati dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-23