Art. 6

In vigore dal 24 ott 1967
Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche candidati non ciechi. I posti disponibili sono conferiti, di preferenza, a parità di merito, ai candidati ciechi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-6

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