Art. 1
In vigore dal 24 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 26 ottobre 1952, n. 1463;
Veduta la legge 3 marzo 1960, n. 190;
Veduto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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I posti di ruolo nelle scuole elementari statali per ciechi sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-1