Art. 1

In vigore dal 24 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 26 ottobre 1952, n. 1463; Veduta la legge 3 marzo 1960, n. 190; Veduto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . I posti di ruolo nelle scuole elementari statali per ciechi sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esame.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-1

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