Art. 4
In vigore dal 24 ott 1967
Gli esami di concorso constano di due prove; una scritta ed una orale.
In ciascuna di tali prove i candidati debbono dimostrare di conoscere oltre al programma di esame stabilito per i concorsi a posti di insegnanti nelle scuole elementari comuni:
a) gli elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi;
b) il pensiero pedagogico degli educatori e degli scrittori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti;
c) gli elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi;
d) la legislazione speciale in vigore in materia di istruzione, assistenza e lavoro in favore di coloro che sono privi della vista.
In particolare i candidati sono tenuti a dare dimostrazione della loro capacità di leggere e di scrivere in "braille".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-4