Art. 4

In vigore dal 24 ott 1967
Gli esami di concorso constano di due prove; una scritta ed una orale. In ciascuna di tali prove i candidati debbono dimostrare di conoscere oltre al programma di esame stabilito per i concorsi a posti di insegnanti nelle scuole elementari comuni: a) gli elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi; b) il pensiero pedagogico degli educatori e degli scrittori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti; c) gli elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi; d) la legislazione speciale in vigore in materia di istruzione, assistenza e lavoro in favore di coloro che sono privi della vista. In particolare i candidati sono tenuti a dare dimostrazione della loro capacità di leggere e di scrivere in "braille".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-4

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