Art. 7

In vigore dal 24 ott 1967
I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari per ciechi previsti dalla legge 3 marzo 1960, n. 190, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai soli candidati ciechi che siano forniti del diploma di composizione o di musica corale o direzione di coro o di organo o di pianoforte. Gli aspiranti devono essere forniti altresì del diploma rilasciato dalla Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi di Roma, o dall'Istituto in cui detta scuola è stata trasformata con la legge 30 dicembre 1960, n. 1734. Per quanto attiene al bando di concorso ed alla determinazione del numero dei posti da conferire si applica l' del presente decreto. La Commissione giudicatrice è così composta: 1) un professore di conservatorio del corso superiore di composizione, con funzione di presidente; 2) un direttore della scuola elementare per ciechi; 3) un professore di musica e canto di ruolo ordinario di un istituto magistrale; 4) un professore di educazione musicale della scuola media per ciechi; 5) un insegnante di musica e canto di r. o. delle scuole elementari per ciechi. L'esame di concorso comprende tre prove dirette ad accertare la preparazione didattica musicale speciale e la preparazione professionale dei candidati. Esso consiste nelle seguenti prove: a) prova scritta su un argomento di didattica della musica applicata nelle scuole elementari per ciechi, da svolgersi sotto forma di composizione letteraria; b) prova pratica, consistente in una lezione assegnata 24 ore prima, riguardante un argomento del programma previsto per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari per ciechi; c) colloquio diretto ad accertare: 1) la preparazione in didattica della musica in generale; 2) la conoscenza dell'arte musicale nei suoi aspetti storico-estetici e fisico-acustici; 3) i principi di psicologia e pedagogia applicati ai minorati della vista. Il programma dettagliato verrà pubblicato nel provvedimento con cui si indicono i concorsi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-7

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