Art. 8
In vigore dal 24 ott 1967
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento circa gli altri requisiti dei candidati ai concorsi predetti, le cause di esclusione dal concorso, la valutazione dei titoli e tutte le altre modalità relative alle operazioni di concorso, si applicano le disposizioni sui concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari comuni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 luglio 1967
SARAGAT
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 26. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-8