Art. 3
In vigore dal 24 ott 1967
Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi candidati in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma rilasciato dalla Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi o dall'Istituto in cui detta Scuola è stata trasformata con la legge 30 dicembre 1960, n. 1734.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-3