Art. 2
In vigore dal 24 ott 1967
I Provveditorati agli studi delle Province nelle quali esistono scuole elementari statali per ciechi bandiscono ogni due anni i concorsi per il conferimento dei posti vacanti e di quelli che si renderanno disponibili entro il 10 ottobre successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-25;889#art-2