Art. 6
In vigore dal 24 nov 1967
L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:
"L'Assemblea dei soci viene convocata:
in via ordinaria una volta ogni quattro anni, in via straordinaria, in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio provinciale, quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi e tutte le volte che il Consiglio provinciale lo ritenga necessario purchè ne sia autorizzato dal Consiglio di amministrazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-14;978#art-6