Art. 4
In vigore dal 24 nov 1967
La lettera a) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente:
"a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone ogni quattro anni la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale dei soci".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-14;978#art-4