Art. 2
In vigore dal 24 nov 1967
Il primo comma dell' del decreto dal Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:
"L'Assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-14;978#art-2