Art. 1

In vigore dal 24 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 21 agosto 1950, n. 698; Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: . L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente: "L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".
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