Art. 1
In vigore dal 24 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 21 agosto 1950, n. 698;
Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Decreta:
.
L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:
"L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-14;978#art-1