Art. 10

In vigore dal 24 nov 1967
L'ultimo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente: "esprimono parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo al Consiglio provinciale ed al termine di ogni quadriennio presentano all'Assemblea provinciale la relazione sui conti consuntivi del quadriennio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-14;978#art-10

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