Art. 11
In vigore dal 24 nov 1967
Il primo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:
"Entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno l'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed il preventivo dell'anno successivo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 79. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-14;978#art-11