Art. 9

In vigore dal 24 nov 1967
Il primo e secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio è tenuto ad inviare, per l'approvazione di esecutorietà, alla sede centrale, entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'esercizio decorso, ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno veniente. I due documenti devono essere accompagnati dal verbale di approvazione del Consiglio provinciale e dalla relazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-14;978#art-9

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