Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera

Art. 13

In vigore dal 25 nov 1967
Ai sensi dell'ultimo comma dell' il Comitato esecutivo è nominato nel suo seno dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte 7 consiglieri fra i quali il presidente del Consorzio. Dei 7 membri: 2 dovranno essere rappresentanti della Camera di commercio, 1 del comune di Venezia, 1 del comune di Mira, 1 della provincia di Venezia, 1 il rappresentante del Provveditorato al porto. Il settimo membro dovrà essere rappresentante di enti sottoscrittori e qualora vengano ammessi ai Consorzi altri Comuni dovrà essere scelto tra i rappresentanti degli enti locali. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il presidente del Magistrato alle acque, che parte di diritto del Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di assistere ai lavori del Comitato esecutivo e di presentare proposte e svolgere osservazioni. Il Comitato esecutivo viene convocato normalmente una volta al mese nelle forme previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo