Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera
Art. 13
In vigore dal 25 nov 1967
Ai sensi dell'ultimo comma dell' il Comitato esecutivo è nominato nel suo seno dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte 7 consiglieri fra i quali il presidente del Consorzio.
Dei 7 membri: 2 dovranno essere rappresentanti della Camera di commercio, 1 del comune di Venezia, 1 del comune di Mira, 1 della provincia di Venezia, 1 il rappresentante del Provveditorato al porto. Il settimo membro dovrà essere rappresentante di enti sottoscrittori e qualora vengano ammessi ai Consorzi altri Comuni dovrà essere scelto tra i rappresentanti degli enti locali.
Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il presidente del Magistrato alle acque, che parte di diritto del Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di assistere ai lavori del Comitato esecutivo e di presentare proposte e svolgere osservazioni.
Il Comitato esecutivo viene convocato normalmente una volta al mese nelle forme previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-13