Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera
Art. 17
In vigore dal 25 nov 1967
L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il primo esercizio termina il 31 dicembre 1964.
Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione udita la relazione del presidente e del Collegio dei revisori approva il conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.
Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio i bilanci di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'industria, commercio e artigianato unitamente alla relazione del presidente e del Collegio dei revisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-17