Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera
Art. 12
In vigore dal 25 nov 1967
Il presidente del Consorzio e il vice presidente sono eletti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti degli enti sottoscrittori.
Egli rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e vigila sull'attività del Consorzio in ogni settore. Il presidente adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento ordinario degli organi e degli uffici del Consorzio, propone al Consiglio i provvedimenti di competenza di questo e ne cura la esecuzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, nel caso che questo venga nominato ai sensi dell'ultimo comma dell', ed esercita le altre funzioni delegategli dal Consiglio.
Per lo studio di particolari questioni può proporre al Consiglio o al Comitato esecutivo, qualora questo sia stato nominato, l'istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro.
Non potranno comunque essere delegate dal Consiglio le facoltà di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) (per quanto riguarda la nomina dei dirigenti) 11), 13), 14) e 15) dell'.
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.
Il presidente, e in caso di sua assenza o di riconosciuto impedimento il vice presidente, potrà adottare provvedimenti di assoluta urgenza indispensabili per l'attività del Consorzio e dovrà sottoporli entro 8 giorni dalla ratifica del Consiglio ai sensi dell', n. 11.
Il presidente può anche delegare al vice presidente la firma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-12