Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera

Art. 11

In vigore dal 25 nov 1967
Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede consorziale almeno 6 volte l'anno ad intervalli non superiori al trimestre ed inoltre deve riunirsi a domanda di sei consiglieri o del Collegio dei revisori. La convocazione vicine indetta con lettera raccomandata dal presidente, recapitata almeno 4 giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e revisore. La lettera indicherà la data e l'ora nonché l'ordine del giorno della seduta. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima dell'adunanza con telegramma o lettera a mano. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri compreso il presidente. In mancanza del presidente, presiede il vice presidente e in assenza anche di quest'ultimo presiede il consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la delega dei poteri di cui al n. 14) dell' è prescritta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Ogni deliberazione è fatta constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-11

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Art. 11 Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona Industriale di Venezia-Marghera. — Testo vigente | Portale Normativo