Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera
Art. 10
In vigore dal 25 nov 1967
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri direttivi e deliberativi necessari per la gestione del Consorzio e per il conseguimento dei suoi scopi.
Spetta in particolare al Consiglio:
1) deliberare in ordine ai compiti e alle attribuzioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, non modificati dalle disposizioni di legge successive;
2) adottare il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento, nonché approvare i piani di massima e i relativi progetti esecutivi ai sensi dell' della legge 2 marzo 1963, n. 397, e sottoporli alle approvazioni di legge;
3) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
4) approvare i piani tecnici e finanziari delle opere;
5) deliberare le operazioni di finanziamento cui il Consorzio debba ricorrere;
6) deliberare in ordine agli espropri e relativi piani, in conformità alle disposizioni degli della legge 2 marzo 1963, n. 397, e degli della legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
7) deliberare i programmi di utilizzazione delle aree e le condizioni generali per la loro cessione, secondo i criteri orientativi di preferenza di cui all' della legge 2 marzo 1963, n. 397;
8) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, dei servizi, e del personale del Consorzio, e il relativo trattamento economico;
9) nominare in relazione ai detti regolamenti i dirigenti, gli impiegati e i dipendenti del Consorzio;
10) deliberare sulle liti attive e passive;
11) ratificare gli atti adottati nei casi di assoluta urgenza dal presidente o dal vice presidente o eventualmente dal Comitato esecutivo;
12) deliberare sull'esecuzione di lavori e di operazioni affidate al Consorzio, su acquisti e vendite e retrocessioni, sull'accensione di mutui e loro eventuale riscatto, sull'accensione e cancellazione di ipoteche e su quanto occorra al regolare funzionamento del Consorzio in relazione alle sue finalità;
13) nominare il presidente, il vice presidente ed eventualmente il Comitato esecutivo. Quando sia stato nominato il Comitato esecutivo il vice presidente è eletto tra i membri di detto organo;
14) delegare propri poteri al presidente;
15) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio presentate da quei Comuni della provincia di Venezia che abbiano comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-10