Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera

Art. 6

In vigore dal 25 nov 1967
Il patrimonio del Consorzio è inizialmente di L. 16.000.000, suddiviso nelle seguenti quote di partecipazione: Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia... 6 quote da 1.000.000 = L. 6.000.000 Comune di Venezia... 3 quote da 1.000.000 = " 3.000.000 Comune di Mira...... 3 quote da 1.000.000 = " 3.000.000 Provveditorato al porto di Venezia......... 1 quota da 1.000.000 = " 1.000.000 Provincia di Venezia 3 quote da 1.000.000 = " 3.000.000 ---------- L. 16.000.000 ---------- I Comuni che potranno essere ammessi ai sensi dell' della legge 2 marzo 1963, n. 397, parteciperanno ciascuno al patrimonio del Consorzio con un massimo di 3 quote da 1 milione di lire ciascuna. I partecipanti al Consorzio hanno assunto ed assumono i seguenti impegni: 1) La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 60.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, . 2) Il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, ; 3) La provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, . 4) il comune di Mira: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 10 luglio 1963, come previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 397, . 5) Il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 10.000.000 con decorrenza 1959, come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, . I Comuni che saranno ulteriormente ammessi al Consorzio dovranno assumere l'impegno di contribuzione alle spese con annualità di L. 10.000.000 per ciascuna quota sottoscritta per un totale di 35 annualità, da versarsi in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione per le annualità dal 1963 alla data dell'ammissione stessa e posticipatamente per le annualità successive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-6

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