Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera

Art. 9

In vigore dal 25 nov 1967
Il Consiglio di amministrazione, che ha il compito di reggere il Consorzio è composto di 21 membri di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 nominati dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato su teme di candidati designati dalle organizzazioni di datori di lavoro più rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; 2 nominati dallo stesso Ministro su terne di candidati designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; il presidente del Magistrato alle Acque, membro di diritto. I membri predetti potranno essere scelti anche tra elementi estranei alle singole Amministrazioni proponenti. Fanno parte del Consiglio di amministrazione anche i rappresentanti dei Comuni che saranno ammessi al Consorzio successivamente alla costituzione dello stesso ai sensi dell' della legge 2 marzo 1963, n. 397, in ragione di un consigliere per ogni quota sottoscritta. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili. Essi restano comunque in carica fino alla loro sostituzione per fine di mandato. Si deve provvedere inoltre alla loro sostituzione in caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di sopravvenuta incompatibilità. Il consigliere, che per tre volte consecutive non partecipa alle adunanze senza giustificato motivo, decade dalla carica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-9

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