Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera
Art. 18
In vigore dal 25 nov 1967
Gli utili destinati alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, dovranno essere accantonati in apposito fondo denominato "avanzi di gestione" da iscrivere in bilancio.
La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-18