Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera

Art. 20

In vigore dal 25 nov 1967
Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Visto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ANDREOTTI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-20

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