Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera
Art. 20
In vigore dal 25 nov 1967
Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Visto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-20